Le Linee Guida Gestione Informativa Digitale ieri chiariscono come applicare in modo operativo la GID nei contratti pubblici, spostando l’attenzione dal “solo modello” alla governance: requisiti, ruoli, ambiente dati e regole contrattuali.
Il messaggio per addetti ai lavori (stazioni appaltanti, imprese, progettisti) è netto: la GID diventa un pezzo strutturale di organizzazione, gara ed esecuzione, con responsabilità e adempimenti da impostare prima delle procedure.
Ieri 24 febbraio il MIT ha pubblicato il documento ufficiale.
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1) Dal “BIM” alla governance dei dati
Le Linee Guida chiariscono che, nel Codice, l’approccio è più ampio del solo acronimo BIM: si parla di Information Management e di modellazione informativa come parte di una gestione informativa digitale lungo il ciclo di vita dell’opera.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare qualità, tracciabilità e tempestività (principio del risultato), riducendo incoerenze e rischi nelle diverse fasi: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione.
Perché è importante: perché la “domanda pubblica” chiede processi e responsabilità (non solo file), e questo impatta sul modo di scrivere gare, offerte e piani di lavoro.
2) Obbligo, soglie e regime transitorio: dove scatta (e dove no)
Dal 1 gennaio 2025 l’adozione dei metodi e strumenti di GID è obbligatoria per nuove opere e interventi su esistente con stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, con soglia specifica (art. 14) per interventi su edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali.
Le Linee Guida ribadiscono l’esclusione dell’obbligo per manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo il caso in cui la manutenzione riguardi opere già realizzate con GID (per garantire continuità informativa).
Viene spiegato il regime transitorio introdotto per i procedimenti già avviati prima del 1 gennaio 2025, distinguendo le casistiche sopra-soglia comunitaria (con DOCFAP redatto) e quelle tra 2 milioni e soglia comunitaria (procedure/affidamenti già in corso entro fine 2024).
Resta anche la possibilità di usare la GID facoltativamente sotto soglia, a condizione di rispettare le misure dell’Allegato I.9 e i principi di digitalizzazione del Codice (neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dati, sicurezza).
Perché è importante: perché definisce quando la GID è un obbligo “hard” e quando diventa una scelta strategica, ma comunque vincolata a prerequisiti organizzativi e tecnici.
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3) “Adempimenti preliminari”: la check-list che cambia la qualificazione della SA
Le Linee Guida insistono su un punto operativo: prima di chiedere GID in gara, la stazione appaltante deve avere tre basi minime—formazione del personale, organizzazione interna (atto di organizzazione) e dotazioni hardware/software (in primis ACDat).
La formazione è descritta come processo continuo: non solo specialistica per le nuove figure, ma anche alfabetizzazione digitale per RUP, uffici amministrativi/legali, verificatori, commissioni e collaudatori, così da evitare “colli di bottiglia” procedurali.
L’atto di organizzazione viene impostato come documento “su misura”, basato sulla valutazione dello stato di partenza e proporzionato a dimensione/complessità della SA, includendo ruoli, flussi, standard, template e misure di controllo/validazione/monitoraggio.
Sul fronte strumenti, l’ACDat è indicato come piattaforma centrale per allocare/gestire/condividere informazioni lungo tutto il ciclo di vita, con requisiti di interoperabilità, sicurezza e sostenibilità nel tempo; è ammessa anche una logica “ecosistema” (più ambienti per fasi diverse) purché interoperabili e governati unitariamente.
Perché è importante: perché la GID entra nella capacità amministrativa reale della SA (persone, processi, strumenti), e quindi nella qualità delle gare e nella gestione dell’esecuzione.
4) La filiera dei documenti: CI → oGI → pGI (e cosa significa in gara)
Le Linee Guida richiamano una sequenza documentale coerente e “contrattuale”: il Capitolato Informativo (CI) come esito dei requisiti informativi della SA, l’Offerta di Gestione Informativa (oGI) dell’operatore economico e il Piano di Gestione Informativa (pGI) che disciplina l’attuazione, inclusi piani di consegna dei contenitori informativi.
Questa catena rende più chiaro “chi produce cosa”, “con quali formati” e “con quali verifiche”, spostando la gara da un elenco di elaborati a un sistema di requisiti verificabili e tracciabili nell’ACDat.
Le Linee Guida evidenziano anche che la SA può prevedere punteggi premiali legati alle modalità d’uso della GID, attingendo a un elenco di requisiti/usi/processi/soluzioni che comprende (tra gli altri) sicurezza informatica, interoperabilità, sostenibilità, validazione, tracciamento materiali e sicurezza in cantiere.
Perché è importante: perché CI, oGI e pGI diventano la “spina dorsale” della gestione informativa: se sono scritti bene, riducono ambiguità, varianti e contenziosi.
5) ACDat, formati aperti e prevalenza contrattuale: il punto più delicato
Le Linee Guida ribadiscono l’obbligo di interoperabilità: piattaforme interoperabili e uso di formati aperti non proprietari per evitare lock-in e non limitare la concorrenza, garantendo trasferimento dati tra PA e operatori economici.
Viene dato spazio ai formati aperti e al loro uso pratico (es. IFC per lo scambio dei modelli, BCF per la collaborazione/issue, IDS o tabelle aperte per specificare requisiti), con l’indicazione che non è ammissibile imporre un software specifico per partecipare o adempiere al contratto.
Sul piano contrattuale, dopo l’introduzione dell’obbligo la prevalenza dei contenuti informativi è attribuita ai modelli informativi “nei limiti in cui sia praticabile tecnologicamente”, e le eventuali eccezioni (per limiti/ scelte di modellazione) vanno esplicitate nel pGI e nella relazione specialistica, indicando in modo analitico/matriciale cosa resta prevalente fuori dal modello e cosa no.
In esecuzione, la gestione informativa viene ricondotta alla Direzione Lavori (con eventuale supporto di un coordinatore dei flussi informativi se il DL non ha competenze adeguate), fino alla consegna dei modelli aggiornati “as-built” e alla relazione specialistica, verificabili anche in sede di collaudo.
Perché è importante: perché qui si gioca la certezza del contratto (cosa vale, cosa prevale, cosa si verifica) e la GID diventa davvero “gestione”, non solo produzione di modelli.
